Testo del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 (in Gazzetta
   Ufficiale - serie generale - n. 126 del 1 giugno 1994 ed avviso di
   rettifica in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.  130  del  6
   giugno  1994),  coordinato  con  la legge di conversione 30 luglio
   1994, n. 474 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag.  5),
   recante: "Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione
   di  partecipazioni  dello  Stato e degli enti pubblici in societa'
   per azioni".
AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare la lettura sia delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche  apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... ))
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici  sorti  sulla  base dei decreti-legge 27 settembre 1993, n.
389, 29 novembre 1993, n. 486, 31 gennaio 1994, n.  75,  e  31  marzo
1994, n. 216".
 I  DD.LL.  sopracitati,  di contenuto pressoche' analogo al presente
decreto, non sono  stati  convertiti  in  legge  per  decorrenza  dei
termini  costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.   282
del  1  dicembre  1993, n. 24 del 31 gennaio 1994, n. 76 del 1 aprile
1994 e n. 126 del 1 giugno 1994).
   Nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1994 si procedera'  alla
ripubblicazione   del  presente  testo  coordinato,  corredato  delle
relative note.
                               Art. 1.
     Modalita' delle dismissioni delle partecipazioni azionarie
                  dello Stato e degli enti pubblici
  1. Le vigenti norme di legge e di  regolamento  sulla  contabilita'
generale   dello  Stato  non  si  applicano  alle  alienazioni  delle
partecipazioni dello Stato e degli  enti  pubblici  in  societa'  per
azioni  e  ai conferimenti delle stesse societa' partecipate, nonche'
agli  atti  ed  alle  operazioni  complementari  e  strumentali  alle
medesime  alienazioni  inclusa la concessione di indennita' e manleva
secondo la prassi dei mercati.
  2. L'alienazione delle partecipazioni  di  cui  al  comma  1  viene
effettuata di norma mediante offerta pubblica di vendita disciplinata
dalla  legge  18  febbraio  1992,  n.  149,  e  relativi  regolamenti
attuativi; puo' inoltre essere  effettuata  mediante  cessione  delle
azioni  sulla  base di trattative dirette con i potenziali acquirenti
ovvero mediante il ricorso ad entrambe le procedure. La scelta  della
modalita' di alienazione e' effettuata con decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro del tesoro, di
concerto   con   i   Ministri   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica.
  3.   In   caso   di   cessione   mediante   trattativa  diretta  di
partecipazioni in societa' controllate direttamente o  indirettamente
dallo  Stato,  con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
adottato su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato  e  del  bilancio  e
della  programmazione  economica, ovvero, per le societa' controllate
indirettamente, con  deliberazione  dell'organo  competente,  possono
essere individuate le societa' per le quali, al fine di costituire un
nucleo  stabile  di  azionisti  di  riferimento,  la  cessione  della
partecipazione   deve   essere   effettuata   invitando    potenziali
acquirenti,    che   presentino   requisiti   di   idonea   capacita'
imprenditoriale, ad avanzare, agendo di concerto, offerte comprensive
dell'impegno, da inserire nel contratto di  cessione,  di  garantire,
mediante  accordo  fra  i partecipanti al nucleo stabile, determinate
condizioni finanziarie, economiche e gestionali.  Il  contratto  puo'
altresi'  prevedere,  per  un  periodo  determinato,  il  divieto  di
cessione della partecipazione, il divieto di cessione dell'azienda  e
la  determinazione del risarcimento in caso di inadempimento ai sensi
dell'articolo 1382 del codice civile.  Il  contratto  di  cessione  e
l'accordo  fra i partecipanti al nucleo stabile, nonche' le eventuali
modificazioni,  devono  essere  depositati,  entro  quindici  giorni,
presso  l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione
e'  stabilita  la  sede  sociale  della  societa'  e  devono   essere
pubblicati  nei  successivi quindici giorni per estratto a cura della
societa' su due quotidiani a diffusione nazionale.
  4. Nel caso in  cui  tra  i  partecipanti  al  nucleo  stabile  sia
presente  il  Ministro  del  tesoro,  questi  puo' riservarsi, per un
periodo da indicare nel contratto di cui al comma 3,  il  diritto  di
prelazione nel caso di cessione della partecipazione.
  5.  Il  ((  Ministro del tesoro, )) di concerto con il Ministro del
bilancio  e  della  programmazione  economica  e  con   il   Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  ((  per quanto
concerne le partecipazioni del Ministero del tesoro, e gli altri enti
pubblici per le loro partecipazioni, )) ai fini della predisposizione
ed esecuzione delle operazioni  di  alienazione  delle  azioni  delle
societa'  di  cui al comma 1 e loro controllate e delle operazioni di
conferimento, (( possono affidare, ))  salvo  quanto  previsto  dalla
direttiva  92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, a societa' di
provata esperienza e capacita' operativa nazionali ed estere, nonche'
a singoli professionisti (( iscritti da almeno cinque anni negli albi
previsti dalla legge )) incarichi di studio, consulenza, valutazione,
assistenza operativa, amministrazione di titoli di  proprieta'  dello
Stato  e  direzione  delle operazioni di collocamento con facolta' di
compiere   per   conto   dello   Stato   operazioni   strumentali   e
complementari, fatte salve le incompatibilita' derivanti da conflitti
d'interesse. Gli incarichi di valutazione non possono essere affidati
a societa' di revisione che abbiano svolto incarichi di consulenza in
favore  delle  societa'  di cui al comma 1 nei due anni precedenti la
data di entrata in vigore del  presente  decreto.  I  compensi  e  le
modalita'  di  pagamento  degli  incarichi  di  cui al presente comma
devono essere previamente stabiliti dalle parti.
  6. Gli  enti  pubblici  individuano  criteri  e  procedure  per  la
dismissione  delle partecipazioni da essi detenute in conformita' con
le norme vigenti in materia di dismissioni  di  partecipazioni  dello
Stato. Gli atti che dispongono tali criteri e procedure devono essere
trasmessi  entro  sessanta  giorni  dalla  adozione  al Ministero del
bilancio e  della  programmazione  economica.  ((  I  proventi  delle
dismissioni  delle partecipazioni degli enti pubblici in societa' per
azioni  sono  destinati,   in   via   prioritaria,   alla   riduzione
dell'indebitamento finanziario degli enti stessi. ))
  7.  Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, stabilisce criteri
e procedure  ((  di  carattere  generale  per  le  dismissioni  delle
partecipazioni   deliberate   dagli   enti   ))   conferenti  di  cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 20  novembre  1990,  n.  356,
tenendo  presenti  le  norme  vigenti in materia di dismissioni delle
partecipazioni dello  Stato,  nonche'  per  l'utilizzo  dei  relativi
proventi,   ((   che  devono  essere  impiegati  secondo  criteri  di
diversificazione del rischio degli investimenti. ))
((    7-bis.    Sono abrogati l'articolo 13, commi 4 e 5, e gli    ))
(( articoli 19, 20 e 21 del decreto legislativo 20 novembre 1990,  ))
(( n. 356, e successive modificazioni.                             ))
((    7-ter.    Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 1 della ))
(( legge 26 novembre 1993, n. 489, e' sostituito dai seguenti: "Ai ))
(( fini di quanto previsto all'articolo 7, comma 2, della legge 30 ))
(( luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, non            ))
(( costituisce realizzo per l'ente conferente il trasferimento     ))
(( delle azioni ricevute a seguito dei conferimenti, qualora il    ))
(( trasferimento stesso venga deliberato dall'ente, secondo        ))
(( direttive di carattere generale emanate dal Ministro del tesoro ))
(( per la diversificazione del rischio degli investimenti. La      ))
(( conformita' della delibera alla direttive e' accertata con      ))
(( decreto del Ministro del tesoro entro trenta giorni dal         ))
(( ricevimento della delibera stessa; decorso tale termine la      ))
(( conformita' si intende accertata".                              ))